Cos’è |
La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), e ha luogo presso il Tribunale nel cui Circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale). Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza. Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela. Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore. |
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Normativa di riferimento |
Art. 343 e ss. cod. civ. |
Chi può richiederlo |
Hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l’apertura della tutela:
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Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentato il ricorso alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore, allegando:
Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all’udienza fissata per il giuramento. È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'incapace. N.B. L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità. Il Tutore deve:
Il tutore può chiedere e ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |
Costi |
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