Cos’è |
È una procedura che consente la separazione dei coniugi, quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando a richiederlo è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto. |
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Normativa di riferimento |
Art. 706 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo |
I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge). |
Come si richiede e documenti necessari |
La forma dell'atto introduttivo è quella del ricorso. Al passaggio in giudicato, la sentenza è trasmessa allo Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. A tale incombente provvede l'Ufficio, previo deposito da parte del difensore costituito della sentenza notificata alla controparte e al P.M., se non vi è stata impugnazione nei 30 gg. successivi. |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile |
Costi |
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