Cos’è |
La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni. I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli. In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere:
Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale. |
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Normativa di riferimento |
Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma in tal caso le parti non essendo titolari di PEC registrata al RE.G.IND.E., scontano il doppio del C.U. a titolo di sanzione. La forma dell'atto introduttivo è quella del ricorso. |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile. Il decreto di omologa è trasmesso allo Stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio decorsi dieci gg. dal visto del P.M. |
Costi |
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