Vibo Valentia 21 settembre 2009
Oggetto : Nota dell’Agenzia del Territorio di Vibo Valentia . Adempimenti connessi con la formalità della trascrizione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili.
Al Sig. Direttore
Agenzia del Territorio
di Vibo Valentia
e p.c. Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Roma
Ispettorato Generale
Via Silvestri 253
Roma
La circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia Civile- Ufficio I del 14 maggio 2008 emanata, come si legge nella stessa, “d’intesa con l’Agenzia del Territorio ..” ha ulteriormente chiarito e disposto che, in materia civile, nelle ipotesi di trascrizioni in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese “ per il combinato disposto dell’articolo 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett. c) del d.Lvo 347/90, entro trenta giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista,il cancelliere ha l’onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.
Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l’abrogazione dell’art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall’articolo 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell’art. 16 del d.Lgs 347/90, “senza previo pagamento dell’imposta”e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l’imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.
Si rappresenta infine che, gli importi liquidati dall’agenzia del territorio e comunicati mediante mod. 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito( mod. 2 ASG9 e riportati nel foglio notizie ( art. 280 DPR 115/2002)
I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all’ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali”
Con nota prot. 2436 del 14/09/2009, acquisita al protocollo dello scrivente Tribunale al prot. 1987 del 19/09/2009, Codesta Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, nel premettere che “ per poter effettuare la trascrizione ex art. 16 Dlgo 347/90 “ sia necessaria la comunicazione del cancelliere, quale richiedente la trascrizione, che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari” ha fatto inoltre presente che “ con la trascrizione a debito della formalità e con il successivo invio del modello 30 per la presa in carico delle somme degli oneri tributari, il presente ufficio, ricevuto il modello attestante l’annotazione sul registro modello 2ASG provvede all’annotazione della avvenuta presa in carico da parte del tribunale, chiudendo l’iter previsto per la trascrizione, in quanto resterebbe a carico del richiedente (rectius il cancelliere) la comunicazione agli uffici finanziari incaricati della riscossione”
L’obbligo del pubblico ufficiale, nella specie il Cancelliere, di procedere alla trascrizione in oggetto deriva dalla legge ( in particolare artt. 2651 e 2671 del codice di procedura civile e dall’art. 6 , punto 2, d.lgvo 347/90) e non appare subordinato all’accertamento, mancandone tra l’altro gli strumenti, ad omissioni della parte interessata.
Il Cancelliere, per gli atti d’ufficio, è tenuto alle comunicazioni su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere stesso nei soli casi e nei modi in cui la legge lo prescrive (nel processo civile articoli 136 e 151 c.p.c., e articoli 1, 47 e 51 disp. att. c.p.c ).
Non risulta dalla lettura dalla normativa in vigore in tema di Imposte Ipotecarie e Catastali, articoli 6 e 16 d.lgvo 347/90 Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, né dalla normativa in materia codice civile articolo .2643, punto 14 , e artt. 2651 e 2671, nè della richiamata nota ministeriale del 14/05/2008 punto D, alcun onere di comunicazioni a carico della cancelleria e diretta all’agenzia del territorio a “ che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari”
Versamento degli oneri tributari che non possono essere richiesti direttamente alla cancelleria non potendosi più applicare, come ricordato dalla stessa nota ministeriale, “ le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l’abrogazione dell’art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall’articolo 299 del D.P.R. 115/200.”,
Gli obblighi della cancelleria nella fattispecie in esame, come nei procedimenti civili in generale, sono quelli espressamente derivanti dal codice di rito e relativi, e limitati, alla comunicazione, alle parti, dell’avvenuto deposito del provvedimento che definisce il procedimento.
Ulteriori adempimenti carico della parte interessata, quali ad esempio registrazioni e/o trascrizioni, decorrono, per legge, da tale momento.
Quanto agli obblighi sul soggetto tenuto alle ulteriori fasi di recupero su quanto prenotato a debito la nota dell’agenzia del territorio della provincia di Vibo Valentia appare, allo scrivente, essere nelle sue conclusioni, in contrasto con la sopra richiamata circolare ministeriale.
Dalla ulteriore lettura di quest’ultima nella sua parte finale è prescritto che “gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l’imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.”provvedendo ad individuare l’Agenzia del territorio quale ufficio finanziario , tenuto quindi alle successive incombenze di recupero nella parte in cui conclude “I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all’ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali”
Infine si rappresenta come per il recupero delle spese processuali, da iscriversi al modello 3 Gs, gli uffici Giudiziari in esecuzione di quanto disposto, da ultimo, dall’art. 1, comma 367, legge 244/2007, e dal D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e dalle disposizioni ministeriali, da ultimo circolare ministero della giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – direzione generale della giustizia Civile – n. DAG 29/09/2008.2008.0128253.U , non si avvalgono degli uffici finanziari ma della Equitalia service Spa.
Alla luce di quanto sopra e salve diverse disposizioni dei Superiori Uffici a cui la presente viene inviata per quanto di competenza, il Tribunale di Vibo Valentia continuerà ad operare con le modalità sin ora osservate e che, per come sopra esposto e motivato, appaiono conformi al dettato normativo e alle direttive ministeriali
Nel senso di collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra Uffici delle Amministrazioni Statali, lo scrivente Tribunale, nel confermare la propria disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento, si adopererà a sensibilizzare il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati perché solleciti i propri iscritti ad un puntuale e solerte adempimento fiscale derivante dalle decisioni giurisdizionali.
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )