Cos’è |
È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell’esecuzione dello sfratto. Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l’inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi. |
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Normativa di riferimento |
D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, così come convertito dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 e D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 148 |
Chi può richiederlo |
Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a € 27.000,00 e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico. |
Dove si richiede |
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari |
Costi |
Contributo Unificato (salvo esenzioni) e spese forfetizzate (vd. Tabella allegata) |