Cos’è |
Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente, oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Di regola occorre un provvedimento del Tribunale, che non è necessario solo nel caso di pagamento diretto dell’assegno di divorzio. In quest’ultimo caso, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento. |
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Normativa di riferimento |
Art. 156 c.c., art. 8 L. 1970 n. 898 e successive modificazioni |
Chi può richiederlo |
Il coniuge con l’aiuto di un legale |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |