Cos’è |
Il riconoscimento costituisce un atto formale, con il quale una persona dichiara di essere il genitore di un determinato soggetto e al quale consegue di regola l’acquisto dello status di figlio. Naturalmente presupposto per l’acquisto dello status di figlio è l’esistenza del rapporto biologico di filiazione. La legge 219/2012 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, sostituendo le definizioni con quelle di “figli del matrimonio” e figli “nati fuori dal matrimonio” riferendosi a un unico rapporto di filiazione a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo matrimoniale. |
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Normativa di riferimento | Art. 250 e seguenti cc – DPR 396 del 3.1.2000 |
Chi può richiederlo |
Il riconoscimento può essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e lo possono fare anche se al momento del concepimento erano sposati con altra persona. I genitori non sposati possono riconoscere il figlio, nato o nascituro. |
Dove si richiede |
Va resa una dichiarazione da parte del genitore (o di entrambi i genitori) davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune. L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo gli adempimenti di propria competenza, trasmetterà gli atti al Tribunale per la emissione del decreto. |