Cos’è |
È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo. La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. |
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Normativa di riferimento |
Art. 1 e segg. L. 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011 |
Chi può richiederlo |
Chi vuole ottenere l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali. |
Come si richiede e documenti necessari |
L’interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli. In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile |
Costi |
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