Cos’è |
È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l’Ufficio Giudiziario o presso terzi. |
---|---|
Chi può richiederlo |
La persona indicata nel provvedimento del Giudice quale avente diritto |
Come si richiede e documenti necessari |
Per la restituzione di beni custoditi presso l’ufficio corpi di reato, il richiedente deve presentare:
Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non sia in possesso della licenza di valido porto d'armi perché scaduta, potrà ritirare l’arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d’armi e documento d’identità (solo nell’ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico). Nel caso in cui l’avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione. Per la restituzione di beni custoditi presso terzi, l’avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell’Ufficio Corpi di Reato competente e documento d’identità. |
Dove si richiede |
Cancelleria Ufficio Corpi di Reato |
Costi |
Esente da costi, per i beni custoditi presso il Tribunale. Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l’avente diritto sia persona diversa dall’indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell’avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall’art. 59 T.U. n.115/2002). |
Modulistica |
Nessuna |