Cos’è |
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell’editore). È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore. Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. |
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Normativa di riferimento |
L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62 |
Chi può richiederlo |
Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica |
Come si richiede e documenti necessari |
La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali. La firma può essere autenticata dall’impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco. Dalla domanda devono risultare:
se stampa, nome e indirizzo della tipografia se giornale radio, nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente se telegiornale, canale, nome dell’emittente studi da cui si trasmette se periodico telematico, nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:
Inoltre:
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione). |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |
Costi |
Sono previste esenzioni per le Onlus |
Modulistica |