Cos’è |
Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. L’obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non è autosufficiente economicamente. In caso di inadempimento, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es. datore di lavoro). Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli. |
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Normativa di riferimento |
Art. 316 bis c.c. |
Chi può richiederlo |
Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l’assistenza di un legale. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |