Cos’è |
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata, il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, diversamente stabilisce a quale di essi i figli siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno, infatti, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori, il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive al fine di realizzare il principio di proporzionalità. |
---|---|
Normativa di riferimento |
Art. 316 c.c., art. 337 bis c.c. art 337 ter c.c. |
Chi può richiederlo |
Il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l’assistenza di un legale. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |