Pignoramento

Cos’è

Il pignoramento è l’atto con cui inizia l'esecuzione o espropriazione forzata, ovvero la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili e a convertirli in denaro mediante la vendita, al fine di soddisfare il creditore procedente.

Esso può avere per oggetto beni immobili del debitore, beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.

Salve le forme particolari, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'Ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Avverso l’esecuzione la Legge prevede due tipi di opposizione:

  • l’opposizione all’esecuzione (art.615 C.P.C.);
  • l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 C.P.C.).

Nel primo caso si contesta il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata (ad es. quando vengono sottoposti a pignoramento beni assolutamente impignorabili – art. 514 c.p.c. o relativamente impignorabili – art.515 c.p.c. – o crediti parzialmente pignorabili quali stipendi o pensioni nella misura di 1/5).

Nel secondo caso, si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo (del titolo esecutivo, del precetto, ecc.).

In entrambi i casi l’opposizione può essere proposta sia prima che l’esecuzione sia iniziata sia dopo l’inizio dell’esecuzione.

Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, può presentarsi il caso in cui il terzo, ad esempio la Banca, dichiari che esiste presso di sé un conto corrente intestato al debitore, sul quale viene accreditata una pensione senza precisare quali somme provengano dall’accredito della pensione e quali, invece, da versamenti del correntista.

In tal caso, se il debitore è presente all’udienza in cui viene resa la dichiarazione da parte del terzo pignorato o viene prodotta la dichiarazione scritta inviata dal terzo al creditore, è possibile fare opposizione al pignoramento sostenendo che le somme presenti sul conto a titolo di pensione vengano pignorate nella misura di 1/5.

Se, invece, in assenza del debitore, il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione, il debitore quando ne viene a conoscenza può, avverso detta ordinanza proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i motivi di cui sopra.

N.B. Il pignoramento è efficace per 90 giorni. Se nel termine non viene depositata istanza di vendita o assegnazione, diviene inefficace.

Normativa di riferimento

Artt. 491 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

Uno o più creditori

Dove si richiede

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

Costi
  • Per l’iscrizione del pignoramento, a cura del creditore, sia presso il debitore che presso terzi il Contributo Unificato è di € 43,00 più marca di € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica se il valore del precetto è inferiore a € 2.500,00
  • Se il valore del precetto è superiore a tale importo il Contributo Unificato è di €139,00 più marca di € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica
  • Per l’opposizione ex art. 615 il Contributo Unificato è in base al valore della causa (vedere tabella per contributo unificato) più marca di € 27,00 per spese forfetizzate
  • Per l’opposizione ex art. 617 il Contributo Unificato è fisso di € 168,00 e marca di € 27 per spese forfetizzate
  • Per qualsiasi altra ipotesi, vd. Tabella Allegata C.U. e spese