Cos’è |
La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda). L'ammissione può essere richiesta (e, se concessa, è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e accidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio). Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del Distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del Distretto di Corte d’Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal Distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato. |
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Normativa di riferimento |
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) |
Chi può richiederlo |
I cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Il richiedente deve essere nelle seguenti posizioni:
Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38) ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo. La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello Stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a € 10.628,16). |
Come si richiede e documenti necessari |
La domanda deve contenere:
Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione. La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dal funzionario dell’ufficio che la riceve. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda. La domanda può essere presentata anche durante l’udienza. Se la domanda non viene accolta, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. |
Dove si richiede |
Deve essere presentata apposita istanza presso l’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi:
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Costi |
Esente N.B. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare. |
Modulistica |