Ordine di servizio n 8/2011: Contributo unificato e opposizione stato
Ordine di servizio n 8/2011
Oggetto: iscrizioni delle opposizioni ai decreti che rendono esecutivo lo stato passivo fallimentare ex art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n 267 , per come modificato dall’articolo 83 D.lvo 9 gennaio 2006 n 5 ,
nel premettere che :
- La modifica all’articolo 99 legge fallimentare per come operata dall’articolo 84 decreto legislativo 9 gennaio 2006 n 5 nell’eliminare l’inciso “ il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio..” ha fatto sorgere dubbi circa la natura del procedimento, camerale o meno, e sul’ammontare del contributo unificato da corrispondere nelle procedure in oggetto ( fisso nel caso di giudizio camerale o rapportato al valore della causa se ordinario)
- da ricerche effettuate, tra l’altro sui siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell’Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie ( nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto, specificatamente, nella materia di cui all’ oggetto;
Tanto premesso
Da ricerche giurisprudenziali e dottrinali in merito alla riforma del processo fallimentare emerge che
- “un filone che contraddistingue la riforma è la generalizzata opzione per il modello camerale per la soluzione di tutte le controversie interne alla procedura fallimentare o da essa nascente..” ( cfr. pag 29 e pag 70 da Commento breve alla riforma fallimentare a cura di Giuseppe Bozza).
- “ il legislatore della riforma della legge fallimentare ha innovato profondamente il rito processuale delle impugnazioni endofallimentari non prevedendo all’articolo 99 fallimentare un unico modello di procedimento valido per ogni tipo di impugnazione, ma abbandonando il rito a cognizione ordinaria (ancorché introdotto con ricorso invece che con atto di citazione)che connotava il giudizio di “opposizione” e della “revocazione” per adottare un modello di giudizio camerale che presenta i caratteri di maggiore snellezza….. il dlg 12.9.2007 n 169 12.9.2007 n 169 ha apportato profonde modifiche alla disciplina già riformata dal dlvo 9.1.2006 n 5. Tali modificazioni in realtà costituiscono un migliore dettaglio delle regole procedimentali che governano la impugnazione senza peraltro alterare la sostanza della struttura del giudizio che mantiene le caratteristiche del procedimento camerale… ( cfr. pagg 905 e 906 da Codice Commentato del Fallimento diretto da Giovanni Lo Cascio I edizione IPSOA Gruppo Wolters Kluwer).
- “… il procedimento camerale di cui all’articolo 99 legge fallimentare rappresenti soltanto la prosecuzione del procedimento di accertamento passivo che si svolge in fase sommaria dinnanzi al g.d.… “ e che il procedimento ex articolo 99 “va definito , quindi, come camerale sui generis o ibrido in quanto il legislatore,pur avendo eliminato ogni riferimento all’udienza di camera di consiglio, presente nell’art. 99 comma 3 legge fallimentare,ha comunque delineato un sistema snello di procedura senza la predeterminazione in toto delle modalità di svolgimento delle udienze e dell’espletamento dei mezzi di prova…..inoltre il termine impugnazione non implica necessariamente lo spostamento nella sede camerale di tutta la disciplina del processo di appello ordinario” ( cfr. pagg 55 e 56 da Il Fallimento e le altre procedure concorsuali- mensile di giurisprudenza e dottrina n 1 anno 2011 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer ).
- una tra le più significative novità del recente testo dell’articolo 99 legge fallimentare è rappresentato “dalla scomparsa del riferimento all’udienza in camera di consiglio prima contenuto nel terzo comma dell’articolo 90 legge fallimentare che tuttavia può ben spiegarsi con l’innovativa previsione della possibilità che la trattazione del procedimento sia delegabile al giudice relatore e la difficoltà concettuale di immaginare la camera di consiglio, tradizionalmente intesa come luogo materiale ove devono essere prese le decisioni giudiziali collegiali, di un giudice monocratico( cfr. pag.60 da Il Fallimento e le altre procedure concorsuali- mensile di giurisprudenza e dottrina n 1 anno 2011 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer ).
- “ il provvedimento è stato innovato con la riforma prevedendosi una regolamentazione unica e ad hoc per tutte le impugnazioni . il giudizio pur essendo di natura camerale, rimane, a cognizione non sommaria ( cfr. pag. 340 da Itinera- Guide Giuridiche- Procedure Concorsuali - Fallimento e le altre procedure concorsuali – anno 2010 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer )
il Giudice delegato al Fallimento del tribunale di Vibo Valentia dottor Fabio Regolo ha, su richiesta dello scrivente, confermato la natura camerale del procedimento anche a seguito delle riforme ex decreti legislativi 9 gennaio 2006 n 5 e 12 settembre 2007 n 169
Sulla base di quanto sopra lo scrivente ritiene che, salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, che il contributo unificato relativo ai procedimenti di cui all’oggetto è determinato nella misura fissa dei procedimenti camerali pari, attualmente, ad € 77.
Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all’Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, al direttore Amministrativo dottoressa Liliana Addesi.
Vibo Valentia 31 marzo 2011
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )