Ordine di servizio n 5/2011
Oggetto: registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Facendo seguito alla richiesta verbale da parte del Direttore Amministrativo dottoressa Liliana Addesi in merito alla registrazione dei provvedimenti emessi in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi, nello specifico, al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
nel premettere che
- l’ufficio provvede alla richiesta di registrazione dei provvedimenti emessi in materia di opposizione ex art. 84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115
- nel caso specifico, ex articolo 115 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 l’avvocato interessato ha contestato, verbalmente, l’obbligo di registrazione richiamando prassi in uso presso altri uffici giudiziari
- da ricerche effettuate, tra l’altro sui siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell’Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie ( nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto, specificatamente, nella materia di cui all’ oggetto;
- invece, l’istituto generale del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (registrazione, pagamento del contributo unificato, del diritto di notifica ex art. 30 DPR 115/02 e del diritto di copia) ha trovato puntuale orientamento ministeriale in particolare nelle note e circolari Ministero della Giustizia protocollo numero 1/5830/U/03 del 6 maggio 2003, n 1/2635/44/U-05 del 24 febbraio 2005 , n 23/11/2007.0150057.U del 23 settembre 2007 e Agenzia delle Entrate risoluzione n 260/E del 21 settembre 2007 e parere n 2007/85781 del 27 settembre 2007 ;
- il commento, nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all’articolo 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) contenuto nel titolo III - estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio prevista per il processo penale - D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 testualmente recita “L'articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che confluisce nel testo Unico, sostituisce, integrandola, la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 6 della legge n. 82/1991. La scarna previsione di quest' ultimo articolo (provvedimento del giudice su parere del consiglio dell'Ordine) è, infatti, integrata nell'art. 12, comma 2 ter citato con il rinvio alle norme e modalità disciplinate per il patrocinio a spese dello Stato (tariffe professionali, valutazione dell'impegno professionale, ecc.). Il rinvio non può non ritenersi esteso all'opposizione, che è parte integrante della disciplina. La norma nulla prevede in ordine alai estensione della disciplina relativa all'eventuale recupero della somma. Che l'importo sia anticipato dallo Stato discende dalla legge n. 82/1991, che ricomprende l’assistenza legale tra le misure di assistenza economica. Invece, sull'eventuale recupero delle somme, nulla dispone la stessa legge n. 82/1991 e non è sostenibile l'estensione della disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, la quale subordina il recupero alla revoca dell'ammissione basata su profili reddituali e attinenti alla procedura.”
Tanto premesso
L’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “ l’assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all’opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.
Dalle sopra richiamate direttive ministeriali risulta
Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l’esenzione.
Parte richiedente che ha provveduto all’atto dell’iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all’articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali “spese documentate”.
Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all’art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l’obbligo di inviare all’ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione .
Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all’Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, al direttore Amministrativo dottoressa Liliana Addesi, alla sezione distaccata di Tropea.
Vibo Valentia 23 marzo 2011
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )