Ordine di servizio n 42/2011
Oggetto: contributo unificato legge 12 novembre 2011 n 183
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) “ pubblicata in GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 all’ Art. 28 ha disposto le seguenti modifiche in materia di spese di giustizia:
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni oggetto di riforma entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012 e necessitano di alcuni chiarimenti :
✓ Le iscrizioni di procedimenti aventi ad oggetto giudizi di impugnazione pagano l’aumento della metà del contributo unificato, in tutti i casi in cui il provvedimento impugnato è stato reso pubblico e/o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data del 1 gennaio 2012;
✓ ai sensi dell’ 14 Testo Unico spese di giustizia “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato” appare chiaro che “la parte” a cui si fa riferimento nella nuova formulazione del comma 3 dell’art 14 T.U è la c.d. “ parte diligente” ossia quella che costituendosi ( attore o convenuto) per prima iscrive la causa
✓ nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale , ai sensi dell’articolo 167 comma 3, se parte convenuta è anche la c.d. “parte diligente” ( cioè nell’inerzia di parte attrice ha iscritto la causa sul ruolo) provvede al pagamento del contributo unificato determinato dal valore scaturente dall’atto di citazione integrato nell'importo dall’eventuale aumento di valore scaturente dalla domanda riconvenzionale ;
✓ La modifica della domanda o la chiamata in causa operata dalla parte che provvede all’iscrizione del procedimento ( cd parte diligente) comporta l’eventuale pagamento dell’integrazione del contributo unificato solo in caso di aumento di valore della causa;
✓ La modifica della domanda o la chiamata in causa operata delle altre parti ( quelle per intenderci che si costituiscono in un procedimento già iscritto = solitamente parte convenuta o parte interveniente ) sono tenute a farne espressa dichiarazione e a provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato a prescindere se la modifica e/o l’intervento abbia comportato aumento nel valore della domanda principale, in tal caso il contributo
unificato è commisurato all’importo dello scaglione, ex art. 13 T.U, del valore determinato dalla domanda proposta
✓ L’intervento autonomo nella causa comporta il pagamento di ulteriore contributo unificato determinato dal valore della domanda contenuta nell’atto di intervento stesso
✓ Le parti che svolgono intervento autonomo nel giudizio sono tenute ad indicare il valore della domanda proposta e provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato secondo gli importi di cui all’articolo 13 testo unico spese di giustizia
✓ Le parti, qualsiasi sia la propria posizione processuale, hanno l’obbligo, quando procedono alla modifica delle loro domande o quando propongono domanda riconvenzionale o quando formulano chiamate in causa, a farne espressa dichiarazione
✓ l’omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex articolo 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 206 , art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi ai giudici di pace e € 1.466, art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al tribunale e/o corte di appello;
tanto premesso analizziamo nello specifico alcune situazioni:
✓ l’aumento del contributo unificato della metà trova applicazione in tutti i casi di “ reclamo” previsti dalla normativa in vigore, con i limiti reddituali in materia di lavoro e previdenza
✓ l’aumento del contributo unificato della metà trova applicazione nelle opposizioni ex articolo 84, 99 e 170 DPR 115/02 (opposizioni al decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico e ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza) dalla lettura della relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, e in particolare nell’illustrazione dell’articolo 170, per gli istituti in oggetto si parla di “strumento di impugnazione” , strumento di impugnazione ( ricorso) previsto dall’originaria normativa, art. 22 R.D. 3282/1923 in materia di Patrocinio gratuito “nei giudizi civili,commerciali o d’altra giurisdizione contenziosa,negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali”
✓ in materia di lavoro a) l’eventuale modifica della domanda, b) l’eventuale domanda riconvenzionale, c) l’eventuale chiamata di causa d) l’eventuale intervento autonomo e) l’eventuale reclamo deve tenere conto, ai fini dell’integrazione e/o pagamento di autonomo contributo unificato, dei limiti reddituali della parte ai sensi del comma 1-bis articolo 9 T.U. spese di giustizia;
✓ In materia di separazione e/o divorzio l’eventuale intervento nel procedimento dei figli, se minorenni, non comporta nessuna integrazione e/o pagamento di contributo unificato, ai sensi dell’ art. 10 punto 2 T.U. e della circolare ministeriale giustizia 31 luglio 2002 n. 5
✓ In materia fallimentare l’insinuazione tempestiva e quella tardiva non pagano contributo unificato non avendo, a parere dello scrivente, la normativa in oggetto( legge di stabilità) operato modifiche alla legge fallimentare e nello specifico agli articoli 93 e 101 legge fallimentare, continua quindi, nella fattispecie in oggetto, ad operare l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per come confermato dalla circolare Ministeriale Giust. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 e dalla nota dell’Ispettorato Generale Ministero della Giustizia prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006.
✓ La nuova normativa trova applicazione nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale ( in tale ipotesi non operava la riduzione alla metà come da note ministeriali 1543 del 14 luglio 2005 e DAG 25/11/2005.0041542.U) sarà quindi dovuta l’integrazione del contributo unificato solo nel caso di conseguente aumento del valore della causa
✓ La nuova normativa trova applicazione nel procedimento di impugnazione avverso i provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ex articolo 35 d.lvo 28 gennaio 2008 n 25, ricordiamo che il procedimento materia, ai sensi della circolare ministeriale DAG08/10/2010.0128408.U, è quello in camera di consiglio, pertanto si riscuoterà il contributo unificato per il procedimenti camerali aumentato della metà.
✓ Nell’ipotesi di istanza di conversione del pignoramento non trova applicazione la nuova modifica normativa, infatti la circolare ministeriale prot. 1/334/44/ER/U/04 del 14 gennaio 2004 aveva escluso in materia il pagamento di nuovo contributo “ nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento, bensì si inserisce nella procedura esecutiva già in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato”
✓ L’aumento della metà del contributo unificato trova applicazione nei ricorsi previsti dall’articolo 2-octies, settimo comma, legge 31 maggio 1965 n 575 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese a favore dell’amministrazione dei beni sequestrati (Il pagamento del contributo unificato in materia è stato previsto dalla circolare ministeriale giust. 20 giugno 2006 prot .n 66030)
Vibo Valentia 30 novembre 2011
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )