Ordine di servizio n. 37

Alla Cancelleria Esecuzioni Civili e Contenzioso Civile

SEDE

IL DIRIGENTE

Facendo seguito alla richiesta di indirizzo da parte del Direttore amministrativo responsabile la cancelleria Esecuzioni mobiliari e immobiliari dello scrivente Tribunale
Stante la necessità, in attesa di eventuali disposizioni ministeriali, di indicare gli indirizzi ai quali i funzionari addetti alla cancelleria esecuzioni civili e del contenzioso civile devono attenersi in relazione al trattamento fiscale, contributo unificato, degli atti di esecuzione scaturenti da provvedimenti giurisdizionali emessi, anche, nel periodo di esenzione, in materia di previdenza,lavoro,pubblico impiego, separazione dei coniugi e lavoro,
Premesso:

  • che il Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale all’articolo 37 che ha rideterminato gli importi del contributo unificato ex artt. 9 e 13 DPR 115/02 è stato convertito con legge n 111 del 16 luglio 2011.

  • che detto decreto legge, per come convertito, relativamente all'articolo 9 DPR 115/02 ha disposto: dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";

  • che i limiti reddituali, che danno diritto all’esenzione, di cui al precedente articolo sono quantificati - € 31.884,48

  • che è stato introdotto il pagamento del contributo unificato in materia di separazione dei coniugi e/o divorzio

  • che, a parere dello scrivente, il venir meno dell’esenzione relativa al pagamento del contributo unificato opera per ogni fase e o grado del processo che si instaura dopo l’entrata in vigore del richiamato decreto legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge n 111 del 16 luglio 2011

    tanto premesso
    a parziale integrazione degli ordini di servizio n 34 del 20 luglio 2011 e n 36 del 4 agosto 2011.

    DISPONE

    - Superato il reddito di € 31.884,48 le procedure esecutive azionate con titolo scaturente
    da procedimenti in materia di previdenza, assistenza obbligatoria e controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego sono soggette al pagamento del contributo unificato nelle misure previste per i processi di esecuzione mobiliare e/o immobiliare come dalla tabella A che segue
    -le procedure esecutive azionate con titolo scaturente da procedimenti in materia di separazione dei coniugi e/o divorzio sono soggette al pagamento del contributo unificato nelle misure previste per i processi di esecuzione mobiliare e/o immobiliare come dalla tabella B che segue

    TABELLA A
    PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
    CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
    CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
    E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

    PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI
    Valore inferiore ad
    € 2500

    Contributo unificato
    € 37
    per redditi superiori ad € 31.884,48

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI
    Valore superiore ad
    € 2500

    Contributo unificato
    € 121
    per redditi superiori ad € 31.884,48

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI

    Contributo unificato
    € 242
    per redditi superiori ad € 31.884,48

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

    Contributo unificato
    € 146
    per redditi superiori ad € 31.884,48

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
    Fase cautelare

    Contributo unificato
    € 85
    per redditi superiori ad € 31.884,48

    Diritti di copia

    NO

    Diritti di copia

    NO

    Diritti di copia

    NO

    Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

    Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

    La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all’Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

    Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito

    TABELLA B
    PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
    CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
    E DIVORZIO

    PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI
    Valore inferiore ad
    € 2500

    Contributo unificato
    € 37

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI
    Valore superiore ad
    € 2500

    Contributo unificato
    € 121

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI

    Contributo unificato
    € 242

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

    Contributo unificato
    € 146

    Diritti di copia

    NO

    Diritto ex art 30

    NO

    Imposta di Registro

    NO

    PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
    Fase cautelare

    Contributo unificato
    € 85

    Diritti di copia

    NO

    Diritti di copia

    NO

    Diritti di copia

    NO

    Vibo Valentia 10 agosto 2011
    Il Dirigente
    ( dottor Caglioti Gaetano Walter )