Ordine di servizio n. 36

Alla Cancelleria Lavoro e Previdenza

SEDE

IL DIRIGENTE


Facendo seguito alle novità normative in materia di contributo unificato e alle problematiche sorte in specie presso la cancelleria Lavoro e Previdenza
Stante la necessità, in attesa di eventuali disposizioni ministeriali, di indicare gli indirizzi ai quali i funzionari addetti alla sezione lavoro e previdenza devono attenersi
A parziale ad integrazione dell’ordine di servizio n 34 del 20 luglio 2011.

Premesso:

  • che il Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale all’articolo 37 che ha rideterminato gli importi del contributo unificato ex artt. 9 e 13 DPR 115/02 è stato convertito con legge n 111 del 16 luglio 2011.
  • che detto decreto legge per come convertito relativamente all'articolo 9 DPR 115/02 ha disposto: dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";

  • che i limiti reddituali, che danno diritto all’esenzione, di cui al precedente articolo sono quantificati - € 31.884,48

  • che, a seguito della modifica dell’art. 13 DPR 115/2000:

      a) per le controversie di previdenza e assistenza obbligatoria nei casi di non esenzione per reddito il contributo unificato è pari all’importo di € 37

      b) per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è determinato in relazione al valore della causa e lo scaglione corrispondente è ridotto alla metà

      c) i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, pubblico impiego,previdenza ed assistenza obbligatoria il contributo unificato è determinato sulla metà del contributo dovuto per la causa di merito

    tanto premesso

    Vista

    • la normativa in materia di autocertificazione legge 8 giugno 1990 n 142, legge 15 marzo 1997 n 59, DPR 20 dicembre 1998 n 409, DPR 28 dicembre 2000 n 445 e circolare ministeriale 31 marzo 1999 n 84

      Considerato

      • che la sopra richiamata normativa, specie la circolare ministeriale n 84/99 e l’articolo 45 del DPR 445/2000 dispongono espressamente che sono comprovati con dichiarazioni anche la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

      • che le modifiche operate dalla normativa in oggetto riguardano solo gli importi relativi al contributo unificato nulla incidendo sugli altri diritti ( anticipazioni forfettarie ex art. 30, diritti di copie artt 267 e ss) o sull’imposta di registro

        DISPONE

        a far data del 6 luglio 2011

        • Sono soggette al pagamento del contributo unificato nell’importo fisso di € 37 le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie nel caso in cui il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito della parte sia superiore ad € 31.884,48

        • Sono soggette al pagamento del contributo unificato nel caso in cui il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito della parte sia superiore ad € 31.884,48, le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è determinato in relazione al valore della causa e lo scaglione corrispondente è ridotto alla metà

        • Sono soggetti al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà, nel caso in cui il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito della parte sia superiore ad € 31.884,48, i decreti ingiuntivi, nelle ipotesi eventualmente residuali, in materia di previdenza e lavoro contributo unificato pari ad € 18,5 ( 37,00:2= 18,5)

        • Sono soggetti al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà della metà, nel caso in cui il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito della parte sia superiore ad € 31.884,48, i decreti ingiuntivi nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è individuato nell’importo pari alla metà della meta del contributo dovuto per la causa di merito

        • Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego,previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

        • Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

        • La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all’agenzia delle entrate per la verifica delle dichiarazioni

        • Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito

        • Le modifiche operate dalla normativa in oggetto riguardano solo gli importi relativi al contributo unificato nulla è quindi dovuto in materia anticipazioni forfettarie ex art. 30, diritti di copie artt 267 e ss e i provvedimenti non sono soggetti all'imposta di registro.

          Controversie previdenza e assistenza obbligatoria

          Contributo unificato
          € 37
          per redditi superiori ad € 31.884,48

          Diritti di copia

          NO

          Diritto ex art 30

          NO

          Imposta di Registro

          NO

          Controversie individuali
          di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

          Contributo unificato
          Metà del valore della causa
          per redditi superiori ad € 31.884,48

          Diritti di copia

          NO

          Diritto ex art 30

          NO

          Imposta di Registro

          NO

          Decreti Ingiuntivi
          Controversie previdenza e assistenza obbligatoria
          (ipotesi residuali)

          Contributo unificato
          18,50
          (€ 37:2=18,50)
          per redditi superiori ad € 31.884,48

          Diritti di copia

          NO

          Diritto ex art 30

          NO

          Imposta di Registro

          NO

          Decreti Ingiuntivi
          Controversie individuali
          di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

          Contributo unificato
          Metà della metà del valore della causa
          per redditi superiori ad € 31.884,48

          Diritti di copia

          NO

          Diritto ex art 30

          NO

          Imposta di Registro

          NO

          Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

          Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

          La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all’Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

          Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito

          Vibo Valentia 4 agosto 2011
          Il Dirigente
          ( dottor Caglioti Gaetano Walter )