Ord. serv. n 3/2012
Oggetto: contributo unificato legge 12 novembre 2011 n 183- INTERVENTO IN MATERIA DI ESECUZIONE CIVILE – esenzione dal pagamento del contributo
Facendo seguito e ad integrazione all’ordine di servizio n. 42 del 30 novembre 2011 nel premettere :
✓ che la legge n 183 del 121 novembre 2011 nel sostituire all’articolo 14 il 3 comma ha innovato circa l’obbligo, delle altre parti rispetto a chi introduce la causa, del pagamento di un autonomo contributo unificato nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo a differenza da quanto previsto dalla normativa modificata che prevedeva nei sopra esposti casi il pagamento di un contributo integrativo solo nel caso di aumento del valore.
✓ che avuto riguardo alle difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione della legge 488/1999, ed in specie in materia di intervento nella procedura esecutiva civile ( vedi circolare 2/2002 che segue), l’originaria formulazione dell’articolo 9, terzo comma, della richiamata legge è stata con il DPR 115/2002 soppressa.
✓ che nessun contributo unificato è dovuto nella materia in oggetto e ciò in applicazione della circolare ministeriale 26 febbraio 2002 n 1/2002 ai sensi della quale “ si chiarisce che l’interveniente deve pagare il contributo unificato soltanto se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente..”
✓ che quanto sopra trova conferma nella circolare ministeriale 12 marzo 2002 n 2/2002 ai sensi della quale “in particolare per ciò che concerne l’articolo 1 del decreto legge citato: il primo comma reca la soppressione del testo dell’articolo 9, terzo comma, della legge n 488/99 della locuzione” che interviene nella procedura di esecuzione” poiché tale specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula “fa istanza” atteso che l’interveniente deve pagare il contributo unificato solo se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione , non avendo proceduto a farla il creditore procedente, primo pignorato”
tanto premesso
✓ in applicazione delle sopra richiamate circolari ministeriale in materia di intervento nella procedura esecutiva civile non è dovuto il pagamento del contributo unificato salvo che sia l’interveniente a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente
✓ nessun contributo unificato è dovuto nel caso di pignoramento successivo ( ex art. 524 cpc) e o di pluralità di pignoramento ( ex art. 550 cpc) non potendo essere gli stesi considerate atti di intervento.
Si comunichi ai direttori amministrativi, al Ministero della Giustizia Ufficio I e all’ispettorato generale
Vibo Valentia 10 gennaio 2012
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )