Cos’è |
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale che si occupi della cura degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e che rappresenti lo scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa). La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta). Le funzioni del curatore cessano:
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Normativa di riferimento |
Artt. 48 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo |
Il ricorso può essere presentato da parte dei presunti successori legittimi, del Pubblico Ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti. Per questo servizio non è necessaria l’assistenza di un legale. |
Costi |
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