Cos’è |
Per ottenere la liquidazione, salvo ogni ulteriore valutazione del Giudice, è necessario depositare:
Gli onorari del difensore e dell'ausiliario del Magistrato sono ridotti alla metà (art. 130 D.P.R. n. 115/2002). Il provvedimento del Giudice è comunicato a tutte le parti e al Pubblico Ministero. Decorsi 30 gg. dall'ultima comunicazione, se non vi è stata opposizione, il difensore dovrà emettere fattura a favore del Tribunale (c.f. 86003080792). Dal 7/6/2014 è fatto divieto di accettare fatture depositate con modalità diversa da quella telematica. |
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Normativa di riferimento |
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) |
Dove si richiede e documenti necessari |
La procedura è di pertinenza dell'Ufficio del Contenzioso per le cause del contenzioso civile. Il deposito dell'istanza e dei documenti correlati deve effettuarsi presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento che definisce il procedimento. Se si tratta di sentenza, presso la Cancelleria che provvede alla pubblicazione. |
Costi |
L’istanza e i documenti correlati sono depositati in carta libera |