Cos’è |
È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, pena la sua perdita di efficacia. L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. |
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Normativa di riferimento |
Artt. 491 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo |
Dove si richiede |
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari |