Istanza di fallimento

Cos’è

È l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.)

Normativa di riferimento

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni

Chi può richiederlo

Il debitore stesso (il legale rappresentante dell’impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l’insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un Giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).

Dove si richiede Cancelleria fallimentare
Costi

Contributo Unificato e spese forfetizzate (vd. Tabella allegata)