Cos’è |
Nel processo civile, l’atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione o il ricorso, vale a dire l’invito a comparire che l’attore deve notificare al convenuto per mezzo dell’ufficiale giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il Giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite. |
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Normativa di riferimento |
Art. 168 c.p.c.; D.P.R. n. 123 del 2001; Circolare del 2 agosto 2000 |
Chi può richiederlo |
La parte diligente |
Come si richiede e documenti necessari |
Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, il fascicolo di parte, la copia ufficio dell’atto di citazione ovvero l’originale del ricorso. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:
Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. Con l’atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all’Ufficio Giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta. |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile |
Costi |
Contributo Unificato e spese forfetizzate (vd. Tabella allegata) |