Cos’è |
Gli eredi e i creditori possono chiedere al Tribunale la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta. L’inventario rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario e deve essere compiuto nei tre mesi dall’apertura della successione (corrispondente alla data della morte) se l’accettante è in possesso dei beni ereditari (altrimenti l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto). Per chi non è in possesso dei beni appartenenti al defunto l’accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dalla morte. In questo caso l’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell’accettazione. In ogni caso se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine. |
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Normativa di riferimento |
Artt. 769 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l’esecutore testamentario. |