Ordine di servizio n 37 /2010
Oggetto: sentenze emesse in procedimenti di insinuazione tardiva nel fallimento da parte del Concessionario in materia di imposte e tasse – Imposta di Registro
Nel premettere:
- per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda di ammissione al passivo, che per il disposto di cui all'art. 94 l. fall., produce gli effetti della domanda giudiziale, introduce un dovere decisorio del giudice delegato che si attua attraverso un procedimento sommario giurisdizionale contenzioso, e si conclude con un provvedimento (ex artt. 98, 99,101 legge fallimentare) idoneo, se non impugnato, a formare il giudicato sul credito posto a base dell'insinuazione, al pari delle sentenze che concludono le fasi eventuali a cognizione ordinaria introdotte dall'opposizione, dall'impugnazione e dalla revocazione ;
- conforme a quanto sopra è l’indirizzo ministeriale ( cfr Min. Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna nota n 70572 del 16 luglio 2002) ai sensi del quale “ …il giudice delegato con la verifica dei crediti compie accertamento dell’esistenza dei crediti dedotti dai ricorrenti che si conclude con una decisione di ammissione o esclusione degli stessi dallo stato pasivo del fallimento. L’accertamento della qualità di creditore e la verifica dei crediti costituiscono il presupposto fondamentale per partecipare alle esecuzione concorsuale ed alla distribuzione dell’attivo…”
- il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) all’articolo 8 della tariffa, allegato A) primo comma,lettera b) assoggetta all’aliquota del 3% gli atti dell’Autorità Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori,ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.
Lo stesso articolo alla lettera c) assoggetta all’aliquota dell’1% gli atti dell’autorità Giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale;
- il richiamato D.P.R. 26 aprile 1986 n 131,inoltre, all’articolo 5 tabella comprende tra gli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione - gli “Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all’appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l’estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.”
- “ nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale” ( cfr Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n 1/7599/44/SCIV-04 del 9 luglio 2004)
- ai sensi dell’articolo 157 “in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.” nulla disponendo in relazione alla eventuale registrazione della sentenza
- da ricerche effettuate, tra l’altro nei siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell’Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie ( nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;
Tanto premesso
Lo scrivente ritiene, salva diversa disposizione dei Superiori Uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, che la sentenza che decide sull’ammissione o meno al passivo fallimentare nei procedimenti in cui è parte il Concessionario rientrando, ex articolo 5 tabella DPR 131/86, nelle ipotesi di atto per il quale non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione , non vada ex art. 73 DPR 30 maggio 2002 n 115 trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all’Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale,al signor Magistrato Dirigente le Sezioni civili, al signor Dirigente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, al signor Direttore Amministrativo responsabile la cancelleria del contenzioso civile.
Vibo Valentia 22 dicembre 2010
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )