Cos’è |
L’istituto dell’esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono goderne solo i falliti persone fisiche. L’esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, a dimostrazione che l’abbia meritata e cioè:
Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Restano esclusi dall’esdebitazione:
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Normativa di riferimento |
Artt. 142 ss. L.F. come sostituiti dall’art. 128 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
Chi può richiederlo |
Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite. |
Come si richiede e documenti necessari |
Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento. |
Dove si richiede |
Cancelleria fallimentare |
Costi |
Contributo Unificato e spese forfetizzate (vd. Tabella allegata) |