Esdebitazione del Fallito

Cos’è

L’istituto dell’esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono goderne solo i falliti persone fisiche.

L’esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, a dimostrazione che l’abbia meritata e cioè:

  • abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il Tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall’esdebitazione:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Normativa di riferimento

Artt. 142 ss. L.F. come sostituiti dall’art. 128 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

Chi può richiederlo

Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite.

Come si richiede e documenti necessari

Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento.

Dove si richiede

Cancelleria fallimentare

Costi

Contributo Unificato e spese forfetizzate (vd. Tabella allegata)