Cos’è |
È l’istituto giuridico che permette ai coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi. |
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Normativa di riferimento |
L. 1 dicembre 1970, n.898; l. 6 Marzo 1987, n. 74 |
Chi può richiederlo |
I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge). |
Come si richiede e documenti necessari |
La forma dell'atto introduttivo è quella del ricorso |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile. Al passaggio in giudicato, la sentenza è trasmessa allo Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. A tale incombente provvede l'Ufficio, previo deposito da parte del difensore costituito della sentenza notificata alla controparte e al P.M., se non vi è stata impugnazione nei 30 gg. successivi. |
Costi |
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