Divorzio Congiunto

Cos’è

È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).

Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.

I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.

Normativa di riferimento

L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74

Chi può richiederlo

È necessaria l'assistenza di un avvocato

Come si richiede e documenti necessari

La forma dell'atto introduttivo è quella del ricorso. Al passaggio in giudicato, la sentenza è trasmessa allo Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. A tale incombenza provvede direttamente l'Ufficio decorsi dieci gg. dal visto del P.M. e della P.G. ove vi siano figli minori.

Dove si richiede

Cancelleria Contenzioso Civile

Costi
  • Contributo Unificato e spese forfetizzate
  • Esenti le copie ad uso processuale (notifica/esecuzione)
  • Non dovuta sulla sentenza l'imposta di registro