Cos’è |
È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi. I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale. |
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Normativa di riferimento |
L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 |
Chi può richiederlo |
È necessaria l'assistenza di un avvocato |
Come si richiede e documenti necessari |
La forma dell'atto introduttivo è quella del ricorso. Al passaggio in giudicato, la sentenza è trasmessa allo Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. A tale incombenza provvede direttamente l'Ufficio decorsi dieci gg. dal visto del P.M. e della P.G. ove vi siano figli minori. |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile |
Costi |
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