Cos’è |
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il Tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto. Per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si deve proporre giudizio nelle forme del processo ordinario di cognizione mediante citazione a comparire davanti al Tribunale del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. |
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Normativa di riferimento |
Art. 269 c.c. e seguenti |
Chi può richiederlo |
Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre. Se il presunto genitore è morto l’azione può essere iniziata nei confronti degli eredi. Se il figlio muore l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare. Se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. Se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale. Se il figlio minorenne ha quattordici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione. |
Come si richiede e documenti necessari |
È necessaria l'assistenza di un avvocato. La forma dell'atto introduttivo è quella della citazione. |
Dove si richiede |
Cancelleria Contenzioso Civile |
Costi |
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