Cos’è |
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia. L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. |
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Normativa di riferimento |
Artt. 58 e segg. c.c., artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare:
È competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. N.B. La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive a cura del ricorrente per estratto, sulla G.U. e su due giornali indicati dal Giudice, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione. La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto a cura del ricorrente nella G.U. e in due giornali indicati dal Giudice: le copie di suddetti giornali devono essere depositati in cancelleria perché si provveda all’annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile competente. |
Chi può richiederlo |
Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |
Costi |
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