Cos’è |
Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite. |
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Normativa di riferimento |
Artt. 48 e segg. c.c. e artt. 721 - 722 c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c |
Chi può richiederlo |
I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |
Costi |
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