Curatele

Cos’è

La curatela è la misura protezionistica finalizzata alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione, o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati, e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.

La curatela, che assiste l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare), viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).

Normativa di riferimento

Artt. 392 e segg. c.c. e artt. 415 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

L'istanza di inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal Pubblico Ministero.

Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
  • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile