Cos’è |
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Tale servizio soddisfa l’esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il Giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. |
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Normativa di riferimento |
Art. 495 c.p.c. |
Dove si richiede |
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari |
Costi |
Esente da Contributo Unificato e spese forfetizzate |
Modulistica |
Visualizza il modulo (procedure Immobiliari) |