Avvocatura Penale diritti di copia (Ordine di servizio n. 7/2009)

Ordine di servizio n 7/2009

 

Oggetto: procedimento penale. Imputato ammesso al patrocinio dell’Avvocatura Generale dello stato. Copie atti. Pagamento Diritti.

 

            Con richiesta del 20 febbraio 2009 l’avvocatura Distrettuale dello Stato nell’interesse del signor prof. De Bernardis Bernardo ha chiesto il rilascio  di copie di tutta la documentazione relativa al procedimento penale n. 408/2008 notizie di reato e n 2762/08 GIP

            Lo scrivente è stato investito della questione circa la gratuicità o l’eventuale prenotazione a debito dei relativi diritti di copia.

 Con nota 2 marzo 2009- 68928 P tipo affare CT n 43760/08 diretta al tribunale di Vibo Valentia Cancelleria Penale e dal responsabile di quest’ultima rimessa allo scrivente dirigente per le determinazioni e disposizioni in merito, l’Avvocatura Generale dello Stato eccepisce: “Relativamente alle perplessità avanzate da codesto Ufficio riguardo al pagamento dei diritti inerenti alla riproduzione della documentazione concernente il fascicolo del procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, per effetto dell'articolo 44 del R.D. 1611/1933, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell'Amministrazione, e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse, il che necessariamente comporta che la difesa dell'operato del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all’Amministra/ione (art. 28 Cost.), costituisce necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.

Per quanto su esposto è conseguente che anche il regime giuridico delle spese inerenti alla difesa penale di cui trattasi mutua quello proprio delle Amministrazioni dello Stato, con ogni conseguente giuridica inconsistenza dei dubbi avanzati da codesto Ufficio.

Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza consolidata abbia avuto modo di chiarire che la sopra citata normativa prendendo in considerazione il concorso dello Stato negli oneri di difesa nei giudici civili e penali per fatti e cause di servizio, ha inteso rendere de tutto indenne il pubblico dipendente, in presenza dei presupposti normativamente indicati, dalle conseguenze economiche derivanti dal coinvolgimene in procedimenti di responsabilità civile o penale per quanto connesso allo svolgimento dei compiti d'ufficio, trattandosi di disposizione che nel caso di responsabilità diretta per fatti di servizio aumenta le garanzie di difesa della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 16 gennaio 2006, n .72).”

            Premesso

- che da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

            -  che in materia di copie e certificazioni la normativa previgente - decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 ( approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 ( tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 - in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie,  è stata interamente rimodulata e/o  modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40,266, 267,268,269,270,271,272,273, 284,285,299.                

- che il richiamato Testo Unico spese di giustizia ( DPR 115/02) prevede espressamente le ipotesi di gratuicità e/o prenotazione a debito stabilendo che:

a) in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 107 DPR n. 115/02, “ sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando non sono necessarie per l’esercizio della difesa;”

 b) nel  processo civile i diritti di copia  rientrano, ai sensi dell’articolo 131 DPR n. 115/02, tra “ le spese prenotate a debito”

            - che per le ipotesi in cui nel processo è parte una Amministrazione pubblica trova applicazione l’art. 158 DPR n 115/02 ai sensi del quale “ nel processo in cui è parte l’Amministrazione Pubblica “alcune spese sono prenotate a debito altre sono anticipate dall’erario. I diritti di copia non risultano, dall’articolo 158 rientranti né tra le spese anticipate dall’erario né tra quelle prenotate a debito.

            - che ai sensi dell’art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 “l’avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all’art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio,qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’avvocato generale dello stato ne riconosca l’opportunità”

              - che ai sensi dell’art. 4 , punto 1, DPR n 115/02 in materia di anticipazione delle spese in materia penale vige il principio dell’anticipazione delle spese ad “eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti”;ribadendo quanto già disposto dell’art. 691 cpp prima che lo stesso venisse abrogato ai sensi dell’art. 299 del DPR n 115/02

             - che ai sensi dell’art. 285, punto 4, DPR n 115/02 “ il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante timbro a secco dell’ufficio le marche. Attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere atti, rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito”   

            Tanto premesso e considerato  

           che ai sensi della circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I  n DAG.24/11/2006.0124681.U, “….in via generale è necessario ribadire che l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge”

che a parere dello scrivente la normativa richiamata dall’Avvocatura dello Stato, art. 44 RD 1611/1933, attiene alla concessione del patrocinio legale  null’altro disponendo circa le spese del processo che, se non previste in anticipazione e/o esenzione ( come dalla sopra richiamata circolare ministeriale), sono a carico della parte privata (art.4 DPR 115/02)

che non risultano allo scrivente atti normativi e/o indirizzi ministeriali che equiparano, riguardo le spese processuali, il disposto di cui all’art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 alle ipotesi in cui nel processo è parte l’amministrazione pubblica

Sulla base di quanto sopra e salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, nel caso in esame il rilascio di copia degli atti processuali penali deve avvenire previo pagamento dei diritti cui all’ allegato 7 al DPR 115/02 per come modificato dal D.M ( Giustizia) dell’8 gennaio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n 30 del 6 febbraio 2009.      

Si comunichi all’Avvocatura Generale dello Stato, al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all’Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale,  al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, ai funzionari interessati al presente provvedimento, alla sezione distaccata di Tropea, ai Direttori C3, ai Cancellieri C2 e C1.

Vibo Valentia 3 marzo 2009

                                                                                                        Il Dirigente

                                                                                        ( dottor Caglioti Gaetano Walter )