Cos’è |
Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. Per un mero errore materiale di scrittura, può presentare un'istanza allo stesso Ufficio di Stato Civile che provvederà direttamente alla correzione. Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio di Stato Civile depositario dell'atto da rettificare. In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:
Il cittadino inoltre può presentare opposizione al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall’Ufficiale di Stato Civile, di eseguire le pubblicazioni di matrimonio. |
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Normativa di riferimento | |
Chi può richiederlo |
Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile |
Come si richiede e documenti necessari |
L’interessato deve presentare ricorso al Tribunale specificando l’errore, spiegando in che senso questo debba essere corretto e allegando:
Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d’ufficio all’Ufficiale dello Stato Civile per le successive annotazioni. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |
Costi |
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