Cos’è |
Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce a una copia dello stesso atto depositato. L’apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell’atto depositato o di contestazioni, la cancelleria, dietro esibizione della copia dell’atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell’atto in tale data. |
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Normativa di riferimento |
Art. 116 c.p.c.; Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques (2001) del 23/5/2001 |
Chi può richiederlo |
L’interessato o un suo delegato |