Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati)

Cos’è

L’apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell’eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell’interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all’eredità.

I beni dell’asse ereditario possono essere salvaguardarti tramite l’apposizione dei sigilli quando:

  • restano incustoditi dopo il decesso di una persona;
  • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto.

Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato.

È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.

Normativa di riferimento

Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

L’apposizione può essere richiesta dall’esecutore testamentario, gli eredi, i creditori, chi coabitava col defunto, chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal P.M. (disposta d’ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche).

Per questo servizio non è richiesta l’assistenza di un legale.

Costi Contributo Unificato e spese forfetizzate
Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione