Cos’è |
L’apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell’eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell’interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all’eredità. I beni dell’asse ereditario possono essere salvaguardarti tramite l’apposizione dei sigilli quando:
Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato. È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile. |
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Normativa di riferimento |
Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
L’apposizione può essere richiesta dall’esecutore testamentario, gli eredi, i creditori, chi coabitava col defunto, chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal P.M. (disposta d’ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche). Per questo servizio non è richiesta l’assistenza di un legale. |
Costi | Contributo Unificato e spese forfetizzate |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione |