Albo C.T.U. e Periti

Cos’è

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (per consulenze tecniche nel processo civile) e un Albo dei Periti (per perizie nel processo penale).

L’Albo è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l’incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio.

Gli stessi sono suddivisi in categorie. Fanno parte di quello civile le categorie medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa; di quello penale: medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria, infortunistica, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte da un Comitato, composto dallo stesso Presidente, che lo presiede composto dallo stesso Presidente, che lo presiede, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale designato dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l’iscrizione. Per quanto riguarda i Periti Penali al Comitato si aggiunge il Presidente dell’Ordine Forense.

È esercitata l’attività di vigilanza sull’operato di Periti e Consulenti a cura del Presidente e del Comitato che può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non superiore a un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente o il Perito non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

N.B. Ogni Albo è permanente. Il Comitato provvede - ogni 4 anni per i CTU e ogni 2 anni per i Periti - alla revisione degli Albi eliminando i professionisti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti, o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Normativa di riferimento

Art. 61 c.p.c. e segg., artt. 13/23 disp. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti tecnici in materia civile); art. 67/73 disp. att. c.p.p.e artt. 221 e segg. c.p.p. (Albo dei Periti in materia penale)

Chi può richiederlo

Possono fare richiesta di iscrizione agli Albi coloro che sono residenti nella circoscrizione del Tribunale di Vibo Valentia e che:

  • sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;
  • sono di condotta morale e politica specchiata;
  • sono iscritti alle rispettive associazioni professionali da almeno tre anni. Coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, sprovviste di Albo Professionale, devono essere iscritti nell’Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia da almeno tre anni e devono produrre il relativo certificato in bollo.

Coloro che fanno parte di categorie che non sono comprese neanche nell’Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, devono produrre l’attestazione di inesistenza della propria categoria in tale Albo, rilasciata dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia in bollo.

N.B. È possibile, aventi i requisiti, iscriversi a entrambi gli Albi (Consulenti e Periti) presentando due domande separate (allegati, certificati, documenti, ecc prodotti tutti in duplice copia, una per ogni domanda).

Come si richiede e documenti necessari

Per iscriversi all’Albo dei Consulenti Tecnici o all’Albo dei Periti del Giudice è necessario e presentare un’istanza in carta bollata rivolta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, corredata della seguente documentazione:

  • estratto dell’atto di nascita o autocertificazione con fotocopia del documento d’identità (in bollo);
  • certificato o autocertificazione (con fotocopia del documento d’identità) di residenza nella circoscrizione del Tribunale (in bollo);
  • certificato o autocertificazione (con fotocopia del documento d’identità) da cui risulti l’iscrizione in un Albo Professionale della categoria di appartenenza o in un Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, ove non esista collegio professionale (in bollo);
  • certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione (in bollo);
  • curriculum molto dettagliato e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l’esperienza professionale svolta (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.): su ognuno di essi deve essere applicata.

N.B. Dal 15 ottobre 2013, ai sensi dell’art.16 del D.M. 44/2011, le comunicazioni e le notificazioni al professionista ausiliario del Giudice sono da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica: il professionista, qualora il proprio Ordine o Collegio non vi abbia provveduto ai sensi della legge 2/2009, è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE).

Dal 30 giugno 2014, i professionisti avranno l’obbligo di depositare telematicamente tutti gli atti e la documentazione che verranno loro richiesti.

Sono pertanto richiesti i seguenti ulteriori REQUISITI.

Per l’abilitazione alla ricezione delle comunicazioni di cancelleria telematiche e per il deposito degli atti telematici il Professionista deve essere dotato di:

  • casella di Posta Elettronica Certificata standard. Non sono accettate PEC con dominio @postacertificata.gov.it;
  • dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta USB);
  • iscrizione al RegIndE tramite portale Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST/);
  • dotazione di strumenti tecnologici idonei per il deposito degli atti.

Soltanto dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, deve essere effettuato il pagamento della tassa di Concessione Governativa.

Per iscriversi a entrambi gli Albi occorre produrre domande e documentazione separate. Inoltre, si può essere iscritti agli Albi presso un solo Tribunale.

Successivamente, il Consulente e/o il Perito:

  • riceve la convocazione per l’affidamento dell’incarico mediante notifica;
  • presta giuramento, legge i quesiti del Giudice e fissa la data di inizio dei lavori;
  • compie gli accertamenti e le analisi;
  • consegna in cancelleria la relazione tecnica (in questa fase può allegare la richiesta di liquidazione del compenso oltre che delle spese sostenute);
  • illustra, a richiesta del Magistrato, la perizia al Giudice, in udienza e in camera di consiglio.

Gli iscritti agli Albi sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio Albo Consulenti e Albo Periti la cessazione dell’attività professionale e gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di riferimenti.

Dove si richiede

Ufficio albo CTU

Costi
  • Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare (dopo l’accoglimento della domanda) all’ufficio postale sul c/c postale n.8003 intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse e Concessioni Governative – Roma” mediante bollettino postale
  • Marca da bollo di € 16,00 (per la domanda)
  • Marca da bollo di € 16,00 per ciascun certificato da allegare
  • Marca da bollo di € 16,00 per ogni 4 facciate o frazione di 4 facciate del CV.

Per ottenere un certificato di iscrizione, presentare domanda in bollo da € 16,00, una marca da bollo di € 16,00, oltre a marca di € 3,68 per diritti di cancelleria (oppure di € 11,06 se è richiesta la consegna prima di tre giorni).

Modulistica

Visualizza il modulo

Visualizza il modulo