Accordo di ristrutturazione dei debiti

Cos’è

È la possibilità, per l’imprenditore che debba far fronte alla crisi dell’impresa, di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori.

L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.

Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

Normativa di riferimento

Art. 182-bis L.F (art. inserito dall’art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80)

Chi può richiederlo

L’imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.

Dove si richiede

Cancelleria fallimentare

Costi Contributo Unificato e spese forfetizzate (vd. Tabella allegata)